Bonus collaboratori sportivi, oggi ultimo giorno utile per l’erogazione automatica

di Redazione

Scade alle ore 24.00 di oggi il termine utile per la conferma, da parte dei collaboratori sportivi che gia’ hanno beneficiato del bonus in precedenza, dei requisiti per l’erogazione automatica del bonus concesso dal decreto Sostegni. Ricordiamo che potranno richiederlo i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal  CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Tali lavoratori devono aver cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza COVID-19. Si considerano  cessati  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Sport e salute S.p.A chiarisce che occorre prendere appuntamento inviando un SMS con il Codice Fiscale al numero 339.9940875. Successivamente è possibile accedere alla piattaforma telematica al seguente link:https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso, con il proprio codice fiscale, la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS.

Ai titolari di rapporti di collaborazione sportiva, già beneficiari del Bonus collaboratori sportivi  per uno o più mesi dell’indennità emergenziali concesse precedentemente dal Cura Italia, dal decreto Rilancio, dal decreto Agosto e dal decreto Ristori, l’indennità del decreto Sostegni  è concessa automaticamente purchè i beneficiari confermino la permanenza dei requisiti di legge e l’assenza anche di una sola delle cause di incompatibilità previste. A tal fine i collaboratori sportivi, con eccezione dei soggetti per i quali si è registrata un’incoerenza con i dati comunicati dall’INPS, ricevono una mail per l’accesso in piattaforma. Cliccando sul link contenuto nella mail, dovranno, entro le ore 24.00 del 7 aprile 2021:

– se persistono i presupposti e le condizioni di legge (articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto Sostegni) e non sia insorta una causa di incompatibilità, flaggare le prime due caselle della maschera;

– se non sussistono più i presupposti per ricevere l’indennità, o sia insorta una causa di incompatibilità, flaggare la casella della rinuncia.

Chi non rende la dichiarazione richiesta, non può ricevere l’erogazione automatica

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DECRETO SOSTEGNI