Sport

Trapani Shark, Valerio Antonini e il club ricorrono al Collegio di Garanzia contro l’inibizione e i -3 in classifica

Presentato il ricorso al Coni contro la sentenza d’appello della FIP. Nel mirino dei legali l’acquisizione delle prove, l’immutabilità della contestazione e la richiesta subordinata di derubricare l’illecito escludendo la frode.

Il braccio di ferro tra la Trapani Shark SSDARL, il suo presidente Valerio Antonini e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) si sposta ufficialmente davanti all’ultimo grado della giustizia sportiva. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti ricevuto il ricorso presentato congiuntamente dal patron in proprio e dal club granata contro la decisione n. 8 della Corte Federale di Appello (CFA) della FIP, pubblicata il 25 marzo scorso.

La sentenza di secondo grado aveva confermato la stangata inflitta in prima istanza dal Tribunale Federale: 2 anni di inibizione a carico di Valerio Antonini (fino al 30 dicembre 2027) e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso per la Trapani Shark.

Le origini del contenzioso: il “Manuale delle Licenze”

La complessa vicenda giudiziaria ha preso il via il 10 dicembre 2025, a seguito del deferimento firmato dal Procuratore Federale FIP. Al centro delle contestazioni mosse ad Antonini e alla società siciliana ci sono le presunte violazioni degli articoli 59 (illecito per frode) e 61 del Regolamento di Giustizia.

Nel mirino della Procura sono finite alcune irregolarità riguardanti gli adempimenti previsti dal “Manuale per la concessione delle Licenze delle Società Professionistiche di Serie A di Basket per la Stagione 2025/2026”, con particolare riferimento agli obblighi dichiarativi e alla correttezza delle informazioni fornite bimestralmente agli organi di controllo federali.

La strategia difensiva: le richieste al Collegio di Garanzia

Il ricorso presentato dai legali di Antonini e della Trapani Shark si sviluppa su due binari ben precisi, uno principale e uno subordinato.

1. La richiesta principale: cassazione con rinvio

In via principale, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Corte d’Appello per violazione di legge e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi. La difesa punta a far cassare la sentenza con rinvio agli organi federali della FIP, chiedendo che il nuovo giudizio si attenga a quattro precisi nodi di diritto:

Limiti di acquisizione delle prove: contestata l’acquisizione di documenti extra-fascicolo, invocando il rispetto dell’articolo 124 del Regolamento di Giustizia.

Perimetro delle dichiarazioni: chiarire la reale natura del debito residuo e i confini oggettivi delle dichiarazioni bimestrali richieste dal Manuale Licenze.

Pregiudizialità e sospensione: valutare la necessità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di questioni pregiudiziali.

Contraddittorio: contestata la violazione dei principi di immutabilità dell’accusa e del diritto di difesa.

2. La richiesta subordinata: esclusione della frode e via la penalizzazione

Qualora il Collegio di Garanzia ravvisi comunque un profilo di responsabilità, la difesa ha formulato una richiesta subordinata estremamente significativa dal punto di vista sanzionatorio.

Viene infatti richiesta la derubricazione della condotta: l’obiettivo è cancellare la pesantissima accusa di illecito per frode (art. 59 R.G.), derubricandola a una mera violazione dei doveri di lealtà e correttezza (artt. 2 e 44 R.G.), facendo leva sull’assenza di dolo intenzionale e su una formulazione regolamentare ritenuta non univoca. Tale riqualificazione comporterebbe il rinvio alla FIP per una drastica riduzione delle sanzioni, richiedendo espressamente l’annullamento della penalizzazione di 3 punti a carico della squadra.

Share
Published by
Redazione