L’assetto ordinamentale siciliano si trova dinanzi a un crinale giurisprudenziale innescato dalla recente pubblicazione della sentenza n. 16/2026 della Corte costituzionale. Il cuore del contendere non risiede meramente in una disputa tra livelli di governo, bensì nella perimetrazione del diritto di elettorato passivo , la cui limitazione — derivante dal mancato adeguamento del legislatore regionale all’evoluzione normativa nazionale — appare oggi difficilmente sostenibile alla luce dei principi di uniformità democratica sanciti dalla Carta fondamentale.
La pronuncia dello scorso 19 febbraio impone una riflessione inderogabile sulla legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge regionale n. 7/1992, con particolare riferimento alla disciplina che inibisce il terzo mandato consecutivo per i primi cittadini dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti.
La peculiarità del caso siciliano affonda le radici nelle prerogative statutarie. È un dato di fatto che lo Statuto speciale, all’articolo 14, conferisca alla Regione una competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. Tuttavia, la giurisprudenza della Consulta ha progressivamente chiarito che tale autonomia non può essere intesa come assoluta o svincolata dai principi supremi dell’ordinamento. Il diritto di elettorato passivo, inteso come il diritto di ogni cittadino di concorrere alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza, rappresenta un nucleo essenziale della cittadinanza politica che non può subire deroghe territoriali.
La sentenza n. 16/2026 sancisce un principio di preminenza nazionale: qualora lo Stato individui un punto di equilibrio tra l’esigenza di ricambio delle cariche e la tutela della libera scelta dell’elettore, le Regioni non possono introdurre o mantenere restrizioni più gravose prive di una specifica e comprovata ragionevolezza. In Sicilia, la mancata ricezione dell’innalzamento del limite dei mandati per la fascia demografica tra i 5.000 e i 15.000 abitanti configura oggi un’asimmetria normativa che l’Anci Sicilia definisce apertamente incostituzionale.
Proprio per superare questa impasse, l’Associazione dei Comuni Siciliani ha preso ufficialmente posizione inviando una nota di sollecito ai vertici della Regione e dell’ARS. Con questo atto formale, il presidente Paolo Amenta e il segretario Mario Emanuele Alvano hanno chiesto un intervento legislativo immediato che adegui la disciplina dei limiti di mandato ai principi dell’ordinamento nazionale. Secondo l’associazione dei comuni, la Sicilia non può più esimersi dal modificare una norma regionale che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, appare ormai palesemente illegittima, privando i sindaci dell’Isola delle medesime facoltà di ricandidatura garantite nel resto del Paese.
Il fulcro della sollecitazione inviata dall’associazione ai vertici della Regione risiede nell’urgenza di emendare una disciplina che appare ormai distonica rispetto al resto del Paese. Nel territorio nazionale, infatti, l’evoluzione normativa ha recepito l’esigenza di garantire continuità amministrativa nei centri di medie dimensioni, estendendo la possibilità del terzo mandato consecutivo ai comuni fino a 15.000 abitanti.
Tale discrasia diventa ancora più evidente se si osserva la gestione dei centri minori. Sebbene la norma regionale siciliana preveda per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti un limite di tre mandati, tale soglia rimane comunque più restrittiva rispetto alla normativa statale, che per la medesima fascia demografica ha rimosso ogni limite di rielezione. Questa divergenza crea un mosaico di diritti politici frammentato.
Tuttavia, il tema non è esente da contrapposizioni ideologiche. Esiste una parte del mondo politico e della società civile che guarda con favore al mantenimento dei limiti attuali. I fautori del ricambio istituzionale sostengono che la rotazione obbligata sia l’unico argine efficace contro la cristallizzazione di centri di potere locale e il rischio di eccessivo personalismo nella gestione della cosa pubblica.
In quest’ottica, la norma siciliana, pur nella sua rigidità, agirebbe come un presidio di democrazia, impedendo che la lunga permanenza in carica possa alterare la parità di condizioni nelle competizioni elettorali future. Secondo questa visione, l’autonomia regionale dovrebbe essere difesa proprio per preservare modelli di governo locale più rigorosi rispetto a quelli nazionali.
La nota trasmessa dall’Anci pone però una questione di pragmatismo giuridico, e sottolinea come la Sicilia debba compiere una scelta chiara, superando le esitazioni che hanno recentemente caratterizzato l’attività parlamentare. Solo pochi giorni fa, il voto segreto dell’Assemblea aveva respinto l’ipotesi di riforma, confermando un impianto normativo che la Consulta ha ora indirettamente delegittimato.
La questione sollevata riguarda, in ultima analisi, il rispetto dei precetti costituzionali e la certezza del diritto. Il perdurare di una norma regionale in palese contrasto con i parametri della Consulta espone il sistema a una fragilità normativa che non giova alla stabilità istituzionale.