SAMMARTINO: RESPINTO IL RICORSO DEL SENATO

di Redazione

Le intercettazioni di Luca Sammartino nella segreteria di Catania che ha in comune con la moglie, senatrice Sudano, sono utilizzabili. E il processo Pandora nel quale Sammartino è accusato per corruzione potrà quindi proseguire tenendone conto.

La Procura di Catania ha dunque legittimamente disposto ed eseguito intercettazioni ambientali nei locali in uso a un non parlamentare (ma membro dell’Assemblea Regionale Siciliana), situati in un’unità immobiliare che ospitava anche la sede della segreteria politica di una senatrice.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 47, depositata oggi, con la quale ha respinto un ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Senato.

Il Senato sosteneva che la Procura avesse violato l’articolo 68 della Costituzione sotto due distinti profili. Da un lato, essa avrebbe effettuato intercettazioni a carico della stessa senatrice senza richiedere l’autorizzazione preventiva del Senato, come invece prescritto dal terzo comma della disposizione costituzionale. Dall’altro, nel momento in cui ha installato le microspie, la polizia giudiziaria avrebbe compiuto una “perquisizione” dei locali utilizzati dalla parlamentare, in assenza, anche in questo caso, di autorizzazione da parte della Camera competente, in violazione del secondo comma dello stesso articolo 68 della Costituzione.

La Corte ha anzitutto escluso che la Procura abbia eseguito intercettazioni direttamente rivolte nei confronti della senatrice. L’unità immobiliare nella quale le intercettazioni sono state eseguite, composta da una dozzina di locali per una superficie di circa 350 metri quadri, era stata concessa in comodato, con due distinti contratti, tanto alla senatrice quanto all’indagato, i quali l’avevano entrambi adibita a propria segreteria politica. La Corte ha osservato, in proposito, che la mera titolarità di un contratto di comodato sull’intero immobile da parte di un parlamentare non può di per sé precludere l’attivazione di intercettazioni in singoli locali di fatto utilizzati soltanto dal non parlamentare, onde “evitare l’ovvio rischio che la contemporanea presenza di altrui titoli di godimento sulla stessa, ovvero il suo uso in comune con altre persone, possano porre anche il non parlamentare al riparo da atti di indagine esperibili nei confronti di qualunque consociato che non goda della guarentigia”.

Nel caso in esame, l’attività di intercettazione era stata svolta unicamente nei tre locali che erano risultati utilizzati in via esclusiva dall’indagato per la propria attività politica, tanto che la voce della senatrice era stata registrata in un numero assai limitato di occasioni, a fronte di numerosissime conversazioni riconducibili all’indagato.

In secondo luogo, la Corte ha escluso che l’intenzione della Procura fosse quella di intercettare indirettamente la senatrice, che è rimasta del tutto estranea all’indagine.

La circostanza che, in ragione della relazione affettiva che la legava all’indagato, fosse prevedibile che qualche sua conversazione potesse essere registrata non è sufficiente, secondo la giurisprudenza della Corte in materia di articolo 68 della Costituzione, a far scattare un obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza del parlamentare. Tale obbligo sussiste, infatti, soltanto laddove il reale destinatario dell’atto di indagine sia il parlamentare: ciò che nel caso in esame doveva senz’altro escludersi.

Infine, la Corte ha ritenuto che – nell’effettuare un accesso notturno per collocare le microspie – la polizia giudiziaria non abbia realizzato una perquisizione dei locali riconducibili alla senatrice. Infatti, a quanto risulta dagli atti, la polizia giudiziaria si è limitata alle attività strettamente necessarie per individuare quali fossero i locali utilizzati esclusivamente dall’indagato, nei quali sono state poi eseguite le intercettazioni, debitamente autorizzate dal GIP competente.