La proposta di legge Liberi di scegliere ha ottenuto il primo via libera dall’Aula della Camera dei deputati, segnando un momento di rara convergenza politica nel panorama parlamentare italiano. Con una votazione che ha fatto registrare una totale unanimità, l’emiciclo di Montecitorio ha espresso il proprio favore con 209 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, suggellando l’approvazione del testo con un caloroso e prolungato applauso. Il provvedimento, che adesso si appresta a varcare la soglia del Senato per la seconda e decisiva lettura, introduce una serie di norme strutturate per la salvaguardia, il sostegno e il recupero dei minori e dei loro parenti stretti laddove siano inseriti in tessuti sociali dominati dalla malavita.
Il baricentro di questa riforma si focalizza sulla necessità stringente di offrire una via d’uscita concreta a tutti quei giovani e a quelle madri che manifestano la volontà di recidere i legami con l’ambiente malavitoso d’origine. La nuova normativa estende i percorsi di protezione anche ai figli fino ai venticinque anni di età, a consorti e a genitori legati a criminali conclamati, delineando un quadro di aiuti che ricalca in modo significativo le misure storicamente previste per i testimoni di giustizia.
La nascita di questo impianto normativo non è frutto di un’estemporanea intuizione legislativa, bensì la codificazione di una prassi giudiziaria consolidata. Le radici del progetto risalgono infatti al 2012, quando l’allora presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, scelse di intraprendere una strada innovativa per spezzare la trasmissione ereditaria del potere mafioso. Quell’esperienza, trasformatasi successivamente in un protocollo d’intesa d’ampio respiro nel 2017, ha trovato una prima parziale sponda legislativa in Sicilia attraverso un’apposita legge regionale finalizzata al finanziamento dei servizi di protezione sociale.
L’approvazione della legge compie tuttavia un salto di qualità decisivo, traghettando una buona pratica nell’alveo delle leggi dello Stato e dotandola di incisivi effetti sul piano giuridico e penale. Tra le novità più rilevanti introdotte dal testo si segnala l’istituzione di un apposito Comitato tecnico-scientifico che opererà direttamente all’interno del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.
Questo organismo centrale avrà il compito fondamentale di coordinare l’assistenza su tutto il territorio nazionale, valutando l’efficacia dei percorsi sociali, scolastici e lavorativi e garantendo che il supporto dello Stato sia uniforme e mirato. Viene inoltre inserita la facoltà per l’autorità giudiziaria di secretare le informazioni, i documenti e i provvedimenti relativi alle tutele personali e alle dinamiche operative del Servizio centrale di protezione.
Sul fronte operativo, l’aspetto più innovativo della legge risiede nella gestione dei sussidi economici e di sicurezza, che non vengono concepiti come un aiuto fisso o permanente ma come un percorso strettamente legato al comportamento dei beneficiari. Il testo stabilisce che il Tribunale per i minorenni debba monitorare costantemente ogni situazione, intervenendo per modificare, revocare o sospendere gli aiuti a seconda delle circostanze concrete. Questo significa che l’assistenza finanziaria e le misure di scorta possono essere interrotte o bloccate se la madre o i ragazzi violano i patti, ad esempio ristabilendo contatti clandestini con i clan d’origine o rientrando senza permesso nei territori ad alto rischio mafioso.
Sotto il profilo strettamente procedurale, la riforma amplia in modo significativo i meccanismi di coordinamento tra le diverse magistrature. Si stabilisce che il pubblico ministero debba trasmettere tempestivamente gli atti al giudice civile o al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nei procedimenti penali riguardanti reati di grave allarme sociale quali l’associazione di tipo mafioso, l’associazione per delinquere e il traffico di sostanze stupefacenti, qualora i soggetti indagati siano genitori di minori.
Questa estensione procedurale mira a intercettare in anticipo le situazioni di potenziale condizionamento ambientale, permettendo ai magistrati di adottare misure di tutela preventiva anche dinanzi a condotte aggravate dal metodo mafioso. Il monitoraggio dell’efficacia di tali interventi sarà garantito da una relazione periodica che il Ministro dell’Interno dovrà presentare annualmente alle Camere, dettagliando l’applicazione delle tutele ed i risultati conseguiti sul territorio nazionale.
Il carattere trasversale del provvedimento, nato dall’impulso della Commissione parlamentare Antimafia sotto la presidenza di Chiara Colosimo, è stato ampiamente rimarcato dai rappresentanti delle diverse forze politiche durante le dichiarazioni di voto. La relatrice della legge Carolina Varchi ha posto l’accento sulla portata storica di un intervento che equipara il sostegno economico, sociale, lavorativo e l’eventuale cambio di identità per i transfughi delle famiglie criminali alle misure già in vigore per chi collabora con lo Stato, indicando la norma come una chiara dimostrazione che il destino all’interno delle organizzazioni mafiose può essere spezzato.
Sulla stessa linea d’onda si sono collocate le considerazioni dei rappresentanti della Commissione antimafia, tra cui l’esponente di Fratelli d’Italia Raoul Russo, il quale ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un punto fermo nell’agenda dell’esecutivo nella lotta alla criminalità organizzata. Anche le delegazioni parlamentari siciliane hanno espresso profonda soddisfazione, rimarcando come l’investimento istituzionale sull’istruzione, sulla legalità e sulla protezione sociale costituisca lo strumento più radicale per sottrarre manovalanza e consenso sociale alle consorterie criminali dell’isola.