Green pass e sport, ecco cosa cambia da domani

di Redazione

Da domani entra in vigore l’obbligo del Green pass per praticare sport al chiuso, come  piscine e in palestre, per tutti gli atleti sopra i 12 anni. I bambini potranno continuare a svolgere attività anche senza il documento richiesto. Verrà rilasciato anche a chi ha effettuato solamente la prima dose del vaccino, ma varrà dal quindicesimo giorno dell’inoculazione fino alla data della seconda dose. Per chi invece ha terminato il percorso vaccinale il Green pass avrà una validità di nove mesi. Aspetto che di certo non tranquillizza più di tanto: per i medici e le persone anziane (primi a essere sottoposti alla puntura) intorno a ottobre-novembre il documento non sarà più valido e a oggi non è possibile sapere cosa succederà.

Per quanto riguarda l’ambito sportivo le disposizioni sul green pass si applicano:

– all’accesso degli spettatori agli eventi/competizioni sportive che devono svolgersi secondo quanto sotto specificato

– agli sport di squadra che si svolgono al chiuso

In zona bianca e in zona gialla tutti gli eventi e competizioni sportive ( e pertanto sia quelle di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali – sia gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli appena richiamati), sia al chiuso che all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Le disposizioni sul green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ( infradodicenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti, in attesa di un nuovo DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

La verifica della validità della certificazione viene effettuata con le modalità previste dall’art. 13, e dal relativo Allegato B, del DPMC del 17/6/21, (il cui testo è riportato in calce) ovvero scaricando sul device utilizzato per le verifiche l’APP “VerificaC19” attraverso la quale è possibile scansionare ( inquadrandolo) il QR Code presentato ( anche cartaceo) dall’utente

Dalla scansione si evincono i seguenti dati:

a. VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE

b. Nome e Cognome e Data di Nascita del possessore della certificazione;

I dati anagrafici dovranno essere confrontati con un documento di identità esibito dal possessore del green pass.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Per quanto riguarda il rispetto della privacy, come previsto al comma 5 dell’art. 13 del DPMC del 17/6/21, a garanzia della stessa non deve essere raccolto nessun dato, i dati devono essere quindi solo visualizzati dal verificatore e confrontati con il documento di identità del possessore.

Per completezza si riporta a seguire il testo integrale dell’art. 13 del DPCM del 17/06/2021

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e’ effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticita’, la validita’ e l’integrita’ della certificazione, e di conoscere le generalita’ dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita’ per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche’ i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualita’ di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attivita’ di verifica.

4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identita’ personale mediante l’esibizione di un documento di identita’.

5. L’attivita’ di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e’ svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Testo integrale