La scure della Commissione parlamentare antimafia si abbatte sulle prossime elezioni amministrative, riaprendo un dibattito mai sopito che oscilla pericolosamente tra l’esigenza di trasparenza e la tutela dei diritti costituzionali dei singoli cittadini. La diffusione dei nomi dei candidati considerati fuori dai parametri etici ha sollevato un polverone mediatico, mettendo in luce, specialmente in Sicilia, i cortocircuiti di uno strumento autoregolativo che, nato con intenzioni moralizzatrici, rischia oggi di trasformarsi in una gogna priva di un reale riscontro processuale.
Il nodo centrale della questione risiede nella natura stessa di queste contestazioni. Le persone inserite nella lista nera non hanno subito condanne definitive e, in alcuni casi, non si tratta nemmeno di soggetti sottoposti a indagini. L’impianto su cui si fonda lo screening dell’organismo antimafia risiede nel codice di autoregolamentazione che i partiti stessi hanno sottoscritto anni fa, su proposta della stessa Commissione che lo aveva redatto: una sorta di severa moratoria interna che impone paletti molto più stringenti rispetto a quelli previsti dalle leggi dello Stato. Tuttavia, l’applicazione di queste norme a ridosso dell’apertura delle urne provoca un danno d’immagine evidente per gli aspiranti amministratori, alterando di fatto l’equilibrio della competizione elettorale.
Ad Agrigento, il candidato sindaco appoggiato da una delle due coalizioni di centrodestra è stato segnalato a causa di un rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta risalente a diversi anni fa e legato alla sua attività professionale. Si parla di un processo in pieno svolgimento, ben lontano da una verità giudiziaria definitiva. Ma per il codice interno basta la pendenza del procedimento per far scattare la segnalazione pubblica.
Ancora più emblematico è quanto accade nel comune di Randazzo, nel Catanese, un centro reduce da un lungo commissariamento dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Qui la Commissione ha individuato ben quattro profili non conformi, di cui tre in corsa per la carica di primo cittadino. Se per uno dei candidati alla poltrona di sindaco il richiamo è legato a un rinvio a giudizio per truffa aggravata, la situazione degli altri tre esponenti locali fa emergere tutte le contraddizioni del sistema.
Un candidato alla fascia tricolore sostenuto dall’area progressista, una sua rivale di un’altra lista civica e un aspirante consigliere comunale si ritrovano inseriti nel faldone degli impresentabili per il solo fatto di aver fatto parte della precedente giunta municipale, quella travolta dal provvedimento di scioglimento. Su di loro non pende alcuna accusa da parte della magistratura, né risultano indagati. L’automatismo applicato dall’Antimafia trasforma così un precedente incarico istituzionale in una patente di immoralità. Si tratta di un principio che appare fortemente discutibile sul piano del diritto, poiché equipara la responsabilità politica o amministrativa a una sorta di colpa oggettiva insindacabile.
L’intera vicenda dimostra come lo strumento del codice di autoregolamentazione presenti ormai vistose crepe strutturali. Essendo una carta etica e non una legge ordinaria, la sua applicazione resta parziale e discrezionale, tanto che l’ufficio di presidenza della Commissione ha potuto vagliare solo trentacinque municipi su oltre ottocento chiamati al voto. Questa selezione genera inevitabilmente disparità di trattamento; appare quindi evidente la necessità di superare la logica delle liste di proscrizione morali per avviare una seria revisione normativa che traduca questi sbarramenti in una legge dello Stato chiara, organica e, soprattutto, rispettosa del principio costituzionale della presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio.