SI AUTOSOSPENDE FABIO MANCUSO, SINDACO DI ADRANO

di Redazione

Fabio Mancuso, sindaco di Adrano condannato in secondo grado per bancarotta, si ritrova travolto da un meccanismo normativo che appare punitivo oltre ogni logica di garanzia costituzionale. La vicenda giudiziaria che coinvolge il primo cittadino di Adrano rappresenta un caso emblematico di come il sistema della giustizia penale e l’impianto amministrativo italiano possano sovrapporsi fino a soffocare la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e della rappresentanza democratica.

La Corte d’appello di Messina ha recentemente confermato la condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione nei confronti del primo cittadino per fatti risalenti a oltre sedici anni fa, legati al fallimento della società Ascom Finance, realtà collegata a Confcommercio Messina. Si tratta di vicende del tutto estranee alla gestione del Comune di Adrano di cui Mancuso è sindaco.

Di fronte a questo pronunciamento, Mancuso ha deciso di autosospendersi preventivamente dalla carica, anticipando l’inevitabile notifica del provvedimento formale da parte del Prefetto di Catania sulla base della legge Severino. Un gesto, spiega l’ex parlamentare regionale, volto a tutelare la continuità amministrativa della giunta e a evitare il commissariamento del Comune. Il tutto all’interno di una vicenda che apre uno squarcio doloroso sui tempi della giustizia e sulle storture legislative che ne amplificano le conseguenze sui territori.

Appare estraneo a qualsiasi criterio di civiltà che un cittadino debba attendere oltre tre lustri per vedere definita la propria posizione nell’ambito del giudizio di merito. Sedici anni rappresentano un tempo enorme per la vita di un uomo, durante il quale il peso del processo diventa esso stesso una pena da scontare incondizionatamente, ben prima che una sentenza definitiva ne accerti in via inconfutabile le responsabilità.

Il caso di Adrano non è che l’ennesimo sintomo di una disfunzione che risiede nella struttura stessa della legge Severino. La legge n. 190 del 2012 si manifesta ancora una volta come un impianto normativo liberticida, un vero e proprio attacco ai principi cardine dello Stato di diritto che sacrifica le garanzie costituzionali sull’altare di un giustizialismo sommario e populista.

Il vizio d’origine risiede nel suo stridente contrasto con l’articolo 27 della Costituzione italiana, il quale sancisce senza ambiguità la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva. Allontanare un amministratore legittimamente eletto dal popolo sulla base di una decisione di primo o di secondo grado, suscettibile di essere radicalmente ribaltata nei successivi passaggi processuali, costituisce un’inaccettabile anticipazione della nemmeno certa condanna. Si punisce l’uomo e la funzione pubblica prima che la colpevolezza sia stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio dalla sentenza passata in giudicato.

A rendere ancora più perversa l’applicazione della legge Severino è il suo automatismo rigido e cieco. La norma non concede al giudice alcuna facoltà o margine di discrezionalità: la sospensione dall’incarico scatta automaticamente al mero verificarsi della pronuncia di condanna, impedendo qualsiasi valutazione sul caso concreto. Al Prefetto tocca prenderne atto e notificare il provvedimento formale. L’organo giudicante non ha la possibilità di pesare la reale gravità del fatto, la storia personale dell’amministratore, la condotta tenuta nel tempo o l’effettivo rischio di reiterazione del reato. Tutto viene omologato in un meccanismo burocratico e sanzionatorio che ignora le peculiarità della singola vicenda penale.

Le cronache giudiziarie degli ultimi anni sono dense del paradosso delle successive assoluzioni. Un numero elevatissimo di sindaci, amministratori, deputati o consiglieri regionali è stato estromesso dalle proprie funzioni per poi essere pienamente assolto al termine del terzo grado di giudizio o nei giudizi di rinvio. Questo tragico cortocircuito produce danni collaterali sistematici che devastano la tenuta delle istituzioni territoriali.

In primo luogo, si consuma un enorme danno democratico, poiché viene calpestata la volontà popolare liberamente espressa dalle comunità attraverso il voto, privando i cittadini della guida politica che hanno scelto di destinare al governo della propria città. In secondo luogo, le amministrazioni locali subiscono pesanti penalizzazioni sul piano operativo e gestionale: pur non arrivando necessariamente a un blocco totale delle attività, l’assenza del sindaco titolare rischia di frenare la spinta della giunta, rallentare l’iter di progetti strategici e creare elementi di incertezza nell’attuazione del programma amministrativo e degli investimenti sul territorio. A tutto questo si aggiunge un pesante danno d’immagine per la comunità e per le istituzioni coinvolte, le quali si trovano improvvisamente esposte all’ombra del sospetto e a un inevitabile calo di credibilità agli occhi dell’opinione pubblica.

In un Paese che si professa civile, la tutela dell’integrità delle istituzioni non può spingersi fino al punto di cancellare la presunzione di innocenza. Senza una riforma profonda che restituisca equilibrio al rapporto tra tempi della giustizia e diritti della rappresentanza, vicende come quella di Adrano continueranno a mostrare il volto di uno Stato che colpisce prima ancora di aver stabilito la verità definitiva.

Sulla base di queste considerazioni e non entrando minimamente nella vicenda processuale che non ci compete, esprimiamo la nostra solidarietà a Fabio Mancuso e ai cittadini di Adrano colpiti da una norma che pretende che un cittadino senza avere una condanna definitiva possa essere condannato a non esercitare per circa vent’anni i propri diritti politici.