Green Pass: le FAQ del Dipartimento dello sport, collaboratori sportivi dispensati

di Redazione

Dipartimento per lo Sport ha illustrato nuovamente la normativa per il contenimento del Covid19 attraverso una serie di Faq. Secondo quanto riportato, i collaboratori sportivi  sono esonerati dall’obbligo del green pass mentre  rimane obbligatoria per chi svolge attività al chiuso. Ecco di seguito le FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport:

Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

Quali sono gli sport di contatto?

In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l’emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in caso di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale.

Cosa si intende per “attività svolta in forma individuale”?

Si intende l’attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?

La definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP. Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza – programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.

Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le disposizioni in merito all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell’Istruzione. Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione ove previsto dalla norma. Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e sue eventuali successive modificazioni.

Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?

Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Tali competizioni e i relativi allenamenti sono infatti consentiti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Ove la norma consenta l’utilizzo degli spogliatoi al chiuso in palestre, piscine ed altri impianti sportivi in genere, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Fermo restando che la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dal rispetto dell’area prevista di 12mq per persona, per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio. È vietato l’uso di dispositivi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa.

È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”?

AI fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso. Tuttavia, ove sia possibile svolgere attività sportiva all’aperto presso centri e circoli sportivi, è consentito utilizzare gazebo e tensostrutture per attività sportive non di contatto solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa. In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.

Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?

Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dalla normativa in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).

Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisognare fare?

La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del DPCM del 2 marzo 2021. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati dai DPCM?

Si fa presente che il Ministero della salute, competente in materia, indica che i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.

È possibile derogare al coprifuoco nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre l’orario consentito per la libera circolazione?

Si, è possibile circolare in deroga al coprifuoco esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. La partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa. Si fa presente che nelle zone bianche e gialle non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?

In zona bianca e gialla è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Diversamente, nelle zone arancioni e rosse l’attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. È inoltre consentito l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?

La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021. La normativa prevede che l’acceso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?

In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

Per cosa è richiesta la Certificazione Verde?

In riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce. Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

A chi spetta il controllo sulla validità della Certificazione Verde?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105. Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili al seguente link.

È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?

Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

La Certificazione Verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?

Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la Certificazione Verde?

In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

La Certificazione Verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?

L’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52. Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

È richiesta la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all’aperto?

No, la Certificazione Verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto.

Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la Certificazione Verde per assisterli all’interno degli spogliatoi?

No, la Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.

Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde?

La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive