Il regolamento sugli Under in serie D, Eccellenza e Promozione nel campionato 2023/24

di Antonio Ingrassia

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2023/2024, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza. In Serie D le società dovranno schierare dal primo minuto almeno un nato dal 1.1.2003, due nati dal 1.1.2004 e un nato dal 1.1.2005, in Eccellenza almeno un nato dal 1.1.2003 e un nato dal 1.1.2004, in Promozione almeno un nato dal 1.1.2003 e un nato dal 1.1.2004. Le società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori indicata. Rimane inteso che debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei calciatori. Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.